Gli ausili per la mobilità e abbattimento delle barriere architettoniche rientrano nei lavori di innovazione secondo la legislazione del Codice Civile.
La specifica normativa in materia di accessibilità, allo scopo di facilitare la realizzazione di interventi finalizzati a superare le barriere architettoniche nelle parti comuni dei condomini, ha previsto un regime speciale e particolare di deroga agli ordinari principi stabiliti nel Codice Civile in materia condominiale.
Questa normativa consente di intervenire sulle parti comuni in seconda convocazione autorizzando qualsiasi intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere con la sola maggioranza di 1/3 dei condòmini.
Altrimenti, trascorsi tre mesi dalla richiesta di assemblea, se non c’è stata una delibera in merito, la persona interessata potrà procedere direttamente alla installazione a proprie spese.
Ovviamente il montascale non dovrà pregiudicare l’utilizzo delle parti comuni agli altri condomini.
Di seguito l'articolo 2 comma 2 della legge 13 del 1989.
“2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.
Fonte: LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.